Dal 2022 i gestori di strutture ricettive devono presentare una dichiarazione annuale all'Agenzia delle Entrate per le imposte di soggiorno riscosse nell'anno precedente. La scadenza per l'anno d'imposta 2025 è il 30 giugno 2026.
L'imposta di soggiorno (o contributo di soggiorno a Roma) è un'entrata dei Comuni che i gestori di strutture ricettive riscuotono dagli ospiti e riversano periodicamente all'ente locale. Accanto a questo versamento al Comune, dal D.M. 29 aprile 2022 esiste un secondo adempimento separato: la dichiarazione annuale all'Agenzia delle Entrate.
Pagamento periodico (mensile o trimestrale) dell'imposta riscossa dagli ospiti. Gestito tramite F24 o portale comunale.
Comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate del totale delle imposte riscosse e versate nell'anno precedente.
Sono tenuti alla dichiarazione annuale all'Agenzia delle Entrate i seguenti soggetti che hanno operato in un Comune che applica l'imposta di soggiorno:
Alberghi, villaggi hotel, residence, motel.
Bed & Breakfast, affittacamere, agriturismi, ostelli, case per ferie.
Locazioni turistiche di durata non superiore a 30 giorni (anche su piattaforme online).
Chi gestisce strutture altrui o intermedia il pagamento dell'imposta è responsabile in solido dalla dichiarazione 2025 (anno d'imposta 2024).
OTA e marketplace che facilitano la prenotazione e gestiscono la riscossione dell'imposta (Airbnb, Booking, ecc.).
30 giugno 2026
(anno d'imposta 2025)
Portale Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel) o tramite CAF/intermediario abilitato.
SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
| Tipo | Sigla | Quando usarla |
|---|---|---|
| Ordinaria | S | Prima dichiarazione per l'anno d'imposta. |
| Nessuna riscossione | N | Non ci sono state presenze tassabili nell'anno (dichiarazione a zero). |
| Integrativa / Sostitutiva | M | Correzione di una dichiarazione già trasmessa per lo stesso anno. |
In caso di omessa, tardiva o infedele dichiarazione si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
Dal 100% al 200% dell'imposta non dichiarata.
Minimo €50 anche se non è dovuto alcun tributo.
Dal 50% al 100% della maggiore imposta.
Se i dati sono errati o incompleti in modo rilevante.
Sanzione ridotta se presentata entro 90 giorni dalla scadenza.
Con ravvedimento operoso ulteriore riduzione.
Se hai dimenticato di presentare la dichiarazione o hai commesso errori, puoi regolarizzare la tua posizione spontaneamente tramite il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), beneficiando di sanzioni ridotte:
| Tipo di ravvedimento | Entro quando | Riduzione sanzione |
|---|---|---|
| Breve | 30 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo |
| Intermedio | 90 giorni | 1/9 del minimo |
| Lungo | Entro 1 anno | 1/8 del minimo |
| Lunghissimo | Entro 2 anni | 1/7 del minimo |
| Dopo 2 anni | Fino alla notifica dell'atto | 1/6 del minimo |
Per il calcolo preciso delle sanzioni e interessi legali, consulta il tuo commercialista o il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.
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Le informazioni contenute in questa guida hanno carattere generale e non costituiscono consulenza fiscale o legale. Per situazioni specifiche si raccomanda di consultare un commercialista o un CAF. Rif. normativi: D.Lgs. 23/2011 art. 4 · D.L. 34/2020 art. 180 c.3 (conv. L. 77/2020) · D.M. 29 aprile 2022.